Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro il pagamento di qualche onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può superare la percentuale prevista per legge. Per il credito al consumo la penale non può superare l’1% del capitale residuo.
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