È confirmatoria (art. 1385 c.c.) quando corrisponde alla consegna di una somma di denaro (o altre cose fungibili) all’altra parte a conferma del vincolo assunto. Se la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra. Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può sempre recedere e richiedere il doppio di quanto versato. In entrambi i casi l’incasso della caparra non preclude alla parte lesa la richiesta di adempimento o risarcimento del danno. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso. La parte che si rende inadempiente dovrà corrispondere la somma pattuita alla controparte la quale, in tal caso, non può richiedere l’adempimento dell’obbligazione sottostante.
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