Garantisce l’operazione di finanziamento come richiesto dalla normativa vigente per i contratti di Cessione del Quinto, con una polizza assicurativa che copra il rischio della morte del cedente o rischio del credito (ad esempio per dimissioni o licenziamento). Il beneficiario, in caso di sinistro, è l’ente sovventore che incasserà il residuo importo del credito. Per il rischio impiego, nel caso di sinistro, l’assicurazione ha diritto di rivalsa nei confronti del cedente.
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